ICI ANNO 2010
ICI anno 2010
Esenzione per l’abitazione principale e sue pertinenze
L’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’abitazione principale e sue pertinenze (immobili classificati C/2, C/6 e C/7, cantine, garage e tettoie), ad esclusione di ville, castelli e abitazioni di lusso (classificati A1, A8 e A9 ), non è più dovuta a partire dall’anno 2008.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, comprovato da residenza anagrafica, salvo prova contraria.
L’esenzione si estende anche ai “casi assimilati”.
Casi assimilati all’abitazione principale a cui si estende l’esenzione ICI:
- abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti fino al 1° grado in linea retta;
- ex casa coniugale: ne beneficia il coniuge non assegnatario della casa coniugale, a seguito di separazione o divorzio, purché non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione principale situato nel comune di Costabissara;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- alloggi assegnati regolarmente dall’ATER;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione però che la stessa unità non risulti locata.
Per beneficiare dell’esenzione per i casi assimilati all’abitazione principale deve essere presentata idonea autocertificazione.
ALIQUOTE 2010
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7 per mille |
Aliquota ordinaria da applicare a tutte le altre unità immobiliari (comprese le abitazioni tenute a disposizione ed utilizzate saltuariamente dal proprietario) ed alle aree edificabili |
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6 per mille |
Aliquota da applicare ai terreni agricoli |
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5 per mille |
Aliquota agevolata da applicare all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 oppure concessa in uso gratuito ai parenti entro il 1° grado. Aliquota da applicare per immobili di proprietà dell’ATER. |
DETRAZIONI
- detrazione € 104,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- detrazione € 258,00 per le abitazioni principali occupate da nuclei familiari ricadenti nei seguenti casi:
- abitazione occupata da nucleo familiare con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensioni non superiori alla pensione minima INPS erogata a lavoratori dipendenti;
- abitazione occupata da vedova o vedovo, con figli a carico, che percepisca esclusivamente pensione di reversibilità;
- abitazione occupata da nucleo familiare convivente con persona handicappata (ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104), con invalidi al cento per cento, con anziani non autosufficienti, la cui condizione sia certificata da parte degli Organi competenti;
- abitazione occupata da nucleo familiare nel quale vi siano almeno quattro figli conviventi avente un reddito complessivo massimo annuale non superiore a 50.000 Euro;
- abitazione occupata da nucleo familiare con reddito complessivo I.S.E.E. dei componenti il nucleo inferiore a euro 7.500,00;
- abitazione occupata da nucleo familiare i cui componenti abbiano tutti età superiore a sessantacinque anni, il cui reddito pro capite derivi esclusivamente da pensione e non sia superiore all’importo annuo della pensione minima INPS.
Per richiedere l’applicazione del beneficio della maggiore detrazione deve essere prodotta comunicazione con adeguata documentazione o autocertificazione entro il termine per il versamento del saldo I.C.I..
SCADENZE PAGAMENTO
- 16 giugno per il versamento in acconto od in unica soluzione;
- 16 dicembre per il versamento a saldo.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere eseguito utilizzando una delle seguenti modalità:
- sul c/c postale n. 60538618 intestato a ABACO SPA – ICI COSTABISSARA
- utilizzando il modello F24
DICHIARAZIONE ICI
Non vi è più l’obbligo di presentare la dichiarazione per le variazioni intervenute sugli immobili contenute in atti notarili (ad es. contratti di compravendita) soggetti a registrazione.
Rimane l’obbligo nei seguenti casi (elencati a titolo esemplificativo):
- variazione di valore delle aree edificabili o quando l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile;
- area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa;
- terreno agricolo posseduto da coltivatore diretto o da imprenditore agricolo professionale e dal medesimo condotto;
- immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004;
- sopravvenuta o cessazione inagibilità dell’immobile;
- modifica del diritto di usufrutto.


